L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.
Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti de minimis, nell'arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l'acquisto di veicoli.
Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.
Si elencano alcuni contributi che rientrano nella sfera del “de minimis”:
-Contributi sociali INPS
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L.183/2011 ex art.22: esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione apprendisti
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L.214/2011 ex art.24, comma 27: incentivo giovani e donne
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L.92/2012 ex art.4, commi 8-11: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione di ultracinquantenni disoccupati e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
-Inail
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D.lgs 81/2008 art.11 c.1 lett.a e c.5: bando inail – incentivi alle imprese
-Irap
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D.lgs 446/1997 ex art.11: deduzioni forfettarie assunzioni dipendenti a tempo indeterminato
-Imposte sui redditi
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L. 289/2002 art.63 L.388/2000 ex art.7: credito di imposta per incentivi occupazionali
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L.R.40/2010 ex art.4: detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale
-Invitalia
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Lavoro autonomo
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Microimprese
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Franchising
-Agevolazioni Regionali
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Bandi risorse piani operativi regionali fesr 2007/2013
-Formazione
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Legge 388/2000 modificato dall'art. 48 della L. 289/2002: i fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale continua
Per il settennato 2014 - 2020, la Commissione Europea ha introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond, deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione, che l'insieme delle imprese collegate a questa.
Nello specifico, si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.