Legge di Stabilità 2016: agevolazioni per il settore relativo all'autotrasporto
Con la legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 645-655) sono state introdotte alcune misure innovative dirette a ridurre i costi delle imprese, favorire l’innovazione dei veicoli, combattere i fenomeni di abusivismo e di cabotaggio illegale.Queste in sintesi le principali misure previste:
- recupero delle accise sul gasolio ed esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori. Con la norma si evita l’eliminazione della misura, ma il beneficio non si potrà richiedere per i veicoli euro 2 e inferiori. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli Euro 0 dal 2015;
- riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. A tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nellamisura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune;
- sono stati confermati i pedaggi (120 milioni) e la formazione (10 milioni);
- sono stati aggiunti il “ferrobonus” (20 milioni per servizi di trasporto ferroviario intermodale) e il “marebonus” (45,5 milioni per il trasporto combinato strada-mare);
- per l’acquisto di autoveicoli di nuova generazione sono stati destinati 40 milioni di euro. La misura è finanziata con l’esclusione dal credito di imposta sulle accise dei veicoli più inquinanti. Ai 40 milioni si aggiunge il 15% dei maggiori risparmi sulle accise;
- rifinanziato il Fondo di Garanzia: 13 milioni di euro garantiranno l’operatività di una Sezione speciale Trasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Medio Credito Cooperativo sull’esaurimento delle risorse. Le imprese ora potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Sabatini bis”;
- per l’esonero contributivo viene riconosciuto, a domanda, in via sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande.