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Sconto Premio Inail a favore delle Aziende in regola con gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro

04-12-2012 16:19:28
Scadenza per le aziende agricole: 31/12/2012
Scadenza per tutte le altre aziende: 28/02/2013

Riduzione contributi Aziende Agricole
Ambito soggettivo di applicazione

La riduzione è concessa alle imprese:
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
  • sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
  • hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l'annualità cui si riferisce lo sconto. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni "denunciati" sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l'applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto.
  • non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro. 

Calcolo percentuale di sconto

Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 - che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell'Inail - dandone comunicazione a Inps che ammetterà a sgravio le aziende in questione, computando la percentuale comunicata da Inail nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto.
La riduzione contributiva verrà applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento.

Applicazione della riduzione per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011)

Per tali annualità, tenuto conto dell'impossibilità, trattandosi di annualità già trascorse, di operare in base a previa istanza di ammissione al beneficio, secondo quanto previsto dalla norma, si è deciso d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di applicare la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si procederà al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità 2011, annualità per la quale il computo è possibile in quanto Inail è in possesso di tutti i dati necessari ed ha già avviato le attività per la determinazione della aliquota di riduzione in questione, che sarà fissata sempre con provvedimento del Presidente dell'Inail. 

Riduzione contributi altre Aziende

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno          riduzione

fino a 10                         30%
da 11 a 50                      23%
da 51 a 100                    18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. 

Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).

Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti: 

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;  
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative"); 
  • il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
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