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Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive: presentazione domande a partire dal 11 gennaio 2016

15-12-2015 17:42:10
Dal 11 gennaio sarà possibile presentare le domande per l'accesso al credito d'imposta per la riqualificazione ed accessibilità delle strutture ricettive.


Soggetti beneficiari

Strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere
Le tipologie ammesse sono: 
-alberghi;
-villaggi-albergo;
-residenze turistiche-alberghiere;
-alberghi diffusi;
-nonché tutte quelle strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Con comunicazione del 07/10/2015, il Ministero dei Beni Culturali rende aveva dato la possibilità di presentare le istanze anche alle imprese che, pur essendo Residenza turistico alberghiera oppure Villaggio albergo, risultano iscritte alla Camera di commercio con codice ATECO 55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) invece che con codice 55.1 (Alberghi e strutture simili). 
La medesima possibilità è data anche ai Residence nel caso siano stati assimilati da relativa Legge regionali a Residenza turistica alberghiera, ma registrati alla Camera di commercio con codice ATECO 55.2. 

Resta ferma la non ammissibilità al riconoscimento del credito d’imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codice ATECO all’interno della classifica 55.2:

55.20.2       Ostelli della gioventù
55.20.3       Rifugi di montagna
55.20.4       Colonie marine e montane
55.20.51    TUTTE LE VOCI AD ECCESIONE DEI RESIDENCE
5.20.52      Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

Ammontare del contributo

Credito di imposta in "de minimis" del 30% delle spese ammissibili, per un massimo di € 200.000.
Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione).
 


Spese ammissibili (sostenute dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015)

1) interventi di riqualificazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, intesi come:
costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico
- realizzazione di balconi e logge
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- Etc. 
 
2) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
 
3) interventi di incremento dell’efficienza energetica
 
4) per spese per acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere
 

NOTA BENE La quota destinata ai mobili e componenti d’arredo non potrà superare il 10% delle risorse annuali disponibili.
 


Scadenza: 29/01/2016 

Click day: dal 1° al 5 febbraio 2016
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