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Credito d'imposta pari al 15% per gli investimenti in nuovi macchinari ed impianti.

20-05-2015 17:39:32
L'art. 18 del D.L. n. 91/2014 ha introdotto un credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2015.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (es: imprese individuali, società di persone, società di capitali).
Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del D.L. n. 91/2014, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del credito d'imposta soltanto se è documentato l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi posti dal suddetto D.Lgs. n. 334/1999.

Tipologia di investimenti ammissibili

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Si tratta di apparecchiature e macchinari utilizzati per:
§  impieghi generali: macchine e attrezzature per ufficio (a esclusione di computer e unità periferiche), ascensori, attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, sistemi di riscaldamento, macchinari e apparecchi di sollevamento e movimentazione ecc.
§  agricoltura e silvicoltura: trattori agricoli e altri macchinari per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia ecc.
§  formatura di metalli e altri materiali: macchine utensili per la lavorazione di metalli, legno pietra e altri materiali ecc.
§  impieghi speciali: macchine per la metallurgia, macchine per  l'industria alimentare, tessile, della carta e del cartone, delle materie plastiche e della gomma ecc.
Un'elencazione completa delle apparecchiature e dei macchinari per i quali spetta l'agevolazione è disponibile nell'apposita sezione del sito web dell'Istat.
Il credito d'imposta è riconosciuto se gli investimenti effettuati hanno i seguenti requisiti:
§  sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
§  sono di importo unitario non inferiore a 10.000 euro;
§  la spesa viene sostenuta nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2015.

Entità e forma dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% dell'eccedenza delle spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco nei 5 periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti effettuati dal 26 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; 2010-2014 per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015).
È possibile escludere dalla media il periodo d'imposta in cui l'importo degli investimenti è stato maggiore.
Possono usufruire del credito d'imposta anche le imprese costituite da meno di 5 anni: l'art. 18 comma 2 del D.L. n. 91/2014 prevede infatti che:
§  le imprese che sono in attività da meno di 5 anni calcolano la media degli investimenti facendo riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 (o a quello successivo per gli investimenti effettuati nel 2015), con possibilità di escludere dalla media il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore;
§  le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) calcolano il credito d'imposta sulla base dell'importo complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta.
L'art. 18, comma 4 del D.L. n. 91/2014 specifica inoltre che il credito d'imposta:
§  non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Ires, Irpef) né del valore della produzione ai fini Irap;
§  non rileva per il calcolo delle quote deducibili di interessi passivi (art. 61 del Tuir) e altri componenti negativi di reddito (art. 109 comma 5 del Tuir).

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per i nuovi investimenti va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, e va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento del credito e dei periodi d'imposta successivi in cui il credito viene utilizzato.
La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento: per esempio, nel caso di un macchinario acquistato il 30 novembre 2014, il relativo credito d'imposta è utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2016.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non è soggetto al limite di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 244/2007 (in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro).

Il bando è aperto e la scadenza attualmente non è prevista
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