Credito d'imposta per la riqualificazione industriale dei siti inquinati di interesse nazionale.
Il presente decreto stabilisce, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese. Stabilendo misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuovere il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
§ siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;
§ siano già costituitee iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;
§ abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
§ procedano all’acquisto dei beni strumentali successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.
Tipologia di spese ammissibili
Alle imprese è attribuito il credito d’imposta a condizione che i nuovi beni strumentali siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili.
Qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.
Ai fini della concessione del credito d’imposta sono ammesse le spese sostenutenei periodi di imposta, decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di spesa pagati e quietanzati.
Ai fini della concessione del credito d’imposta è considerato agevolabile l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria la realizzazione,di:
§ fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale;
§ macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale;
§ programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 % del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Le spese sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese localizzate nelle zone svantaggiate, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
Entità e forma dell’agevolazione
Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Ferma restando la procedura di concessione, ciascun accordo di programma indica, nei limiti della dotazione complessiva l’ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L’accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dall’accordo di programma stesso:
§ il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili, per ciascuno dei periodi d’imposta;
§ l’importo massimo del credito d’imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità massime di aiuto;
§ l’espressa previsione che l’importo di cui potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.
Scadenza
31/12/2015