Agevolazioni per le fonti rinnovabili non fotovoltaiche.

Sono previste due possibilità di intervento :
§ Continuare ad usufruire del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residiuo, perdendo la possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti per gli interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, per 10 anni a partire dal termine del periodo di diritto al regime incentivante.
§ Scegliere la rimodulazione dell'incentivo spettante, in tal caso il produttore accederà ad un incentivo ridotto di una certa percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.
Soggetti beneficiari
Il provvedimento si rivolge ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di certificati verdi, tariffe onnicomprensive o tariffe premio, stabilendo le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi da quelli fotovoltaici.
Tipologia di progetti ammissibili
Nel caso in cui si scelga di esercitare l’opzione di rimodulazione, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, in caso di interventi realizzati sullo stesso sito dell’impianto, non si avrà diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato, a parte il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, se compatibili con il proprio meccanismo incentivante. Per quanto riguarda gli stessi impianti da rinnovabili non fotovoltaiche ammessi dalla rimodulazione, è possibile accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente in caso di:
§ interventi di potenziamento;
§ interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario;
interventi di rifacimento totale degli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, se effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario.