Finanziamenti agevolati a favore delle Cooperative: pubblicato il 3 gennaio in Gazzetta il DM del MISE del 4 dicembre 2014
Beneficiari
A beneficiare dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal decreto sono le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- qualificabili come "imprese in difficoltà";
- operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore carboniero;
- infine, qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Nel caso di società non residenti nel territorio italiano, la società cooperativa deve comunque avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia. In ogni caso, gli investimenti devono essere realizzati sul territorio nazionale.
Iniziative ammissibili
Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto sopra previsto, anche per lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
Interventi ammessi
- la creazione di una nuova unita' produttiva;
- l'ampliamento di una unita' produttiva esistente;
- la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unita' produttiva esistente;
- l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unita' produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Agevolazioni concedibili
I finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni.
I finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8%.
Le agevolazioni possono coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento finanziato che in ogni caso, non può superare 1 milione di euro.
Scadenza
I termini per la presentazione delle richieste di accesso ai finanziamenti saranno definiti con successivo provvedimento.