Sisma Emilia di maggio 2012: riaperti i termini per chiedere il credito d’imposta. Le domande dall’1 al 29 dicembre per imprese e autonomi danneggiati
Il provvedimento fa seguito alle modifiche introdotte alla disciplina del credito d'imposta dal Dl n. 74 del 2014, che prevede nuove modalità di attestazione dei danni, una più ampia platea di beneficiari e l'estensione del periodo agevolato. Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica. Possono richiederlo imprenditori e lavoratori autonomi che hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, a condizione che abbiano denunciato il danno alle autorità comunali e ne abbiano ricevuto conferma oppure a patto che gli immobili siano stati interessati da ordinanze di sgombero in quanto inagibili in parte o in tutto per effetto del sisma. Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i soggetti che hanno riscontrato danni ai macchinari o impianti utilizzati per la loro attività e hanno ottenuto una verifica del danno da parte delle autorità comunali.
Con la riapertura dei termini, le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono inviare, dall'1 al 29 dicembre 2014, la domanda in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. Restano valide le richieste presentate entro il 30 giugno 2014, che potranno comunque essere sostituite entro la nuova scadenza.
Il modello, previsto dal Dm 23 dicembre 2013 e approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'11 aprile 2014, è disponibile con le relative istruzioni sul sito internet www.agenziaentrate.it.
L'Agenzia determina il credito d'imposta spettante a ciascun soggetto che ha fatto richiesta nel 2014 sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto con le domande inviate dal 14 aprile al 30 giugno 2014 e dall'1 al 29 dicembre
La misura del beneficio riconosciuto viene resa pubblica con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sul sito internet.