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Regioni del Sud: altri 89 M€ per progetti innovativi, a breve la pubblicazione sulla G.U.

16-07-2014 15:28:07
Con decreto ministeriale 17 giugno 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, l’attuale dotazione finanziaria, pari a 250 milioni di euro, è stata incrementata di ulteriori 89 milioni di euro.
Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni dell’ Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), è stato varato, nell’ambito del Piano di Azione Coesione, un nuovo intervento per l’agevolazione di programmi di investimento innovativi.
I programmi devono essere finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma, valutabile in termini di:
riduzione dei costi
aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi
aumento della capacità produttiva
introduzione di nuovi prodotti e/o servizi
riduzione dell’impatto ambientale
miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
 
Le agevolazioni sono concesse nella forma della “sovvenzione rimborsabile”, un contributo finanziario diretto rimborsabile parzialmente senza interessi. La “sovvenzione” copre il 75% delle spese ammissibili ed è restituita dall’impresa beneficiaria per una quota variabile in relazione alla dimensione (70% per le piccole imprese, 80% per le medie e 90% per le grandi).

La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa. La sovvenzione rimborsabile non è assistita da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
La parte della sovvenzione che non deve essere restituita dall’impresa beneficiaria è concessa a titolo di contributo in conto impianti ("fondo perduto") fino al limite massimo del 22,50% del'investimento totale.
 
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l’ammontare della parte della sovvenzione da restituire è aumentata al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Esempio di calcolo del contributo:
Progetto dell'ammontare di Euro 200.000,00, di cui Euro 150.000,00 agevolabili ed Euro 50.000,00 risorse proprie.
Della somma agevolabile pari ad Euro 150.000,00, Euro 105.000,00 sono da restituire senza interessi in max 7 anni ( 52,50% del totale) ed Euro 45.000,00 sono a "fondo perduto" (22,50% del totale).
 
 
L’intervento è attuato con procedura valutativa “a sportello”, si resta in attesa della pubblicazione dell'Avviso.
 
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
a) attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con esclusione relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato al decreto;
c) attività di servizi come individuate nell'allegato al decreto.
 
PROGRAMMI AMMISSIBILI
I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
 
Sono considerati innovativi gli investimenti relativi a:
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; 
b) sistemi di automazione industriale che tramite l’interazione, attraverso specifici algoritmi, tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, quali computer dedicati, come i PLC (programmable logic controller), mezzi robotizzati, sensori, trasduttori, sistemi di visione artificiale, micro controller o altro, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo;
c) computer dedicati per il disegno industriale dei prodotti, la progettazione tecnica dei processi produttivi, la produzione della documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo e il collaudo dei prodotti o dei servizi lavorati nonché per il sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati;
e) programmi informatici per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere precedenti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi;
f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale; 
g) sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali oltre i livelli stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia o in grado di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme definite;
h) sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in conformità alle normative europee, nazionali e regionali in materia.
 
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
a) attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con esclusione di quelle sopra indicate;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato al decreto;
c) attività di servizi come individuate nell'allegato al decreto.
In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le 
attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
a) prevedere la realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento 
fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente;
b) riguardare un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);
d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
e) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il bando nella parte riguardante le procedure per l’accesso alle agevolazioni.

Le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo in caso di insufficienza delle risorse disponibili saranno ammesse in base ad una specifica graduatoria di merito formata, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione alle caratteristiche dell’impresa proponente dal punto di vista economico-finanziario.

In tal modo le domande presentate nello stesso giorno saranno ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nella predetta graduatoria, fino a esaurimento delle risorse finanziarie.


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