Nuova Moratoria sui prestiti
Per evitare momenti di vuoto, e dare alle banche e agli intermediari finanziari, come è stato in passato, il tempo necessario per aderire, l'intesa precedente del febbraio 2012, scaduta il 30 giugno, è stata prorogata fino alla fine di settembre.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità:
a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Per consentire alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di adeguare le proprie procedure in relazione alle operazioni previste dal nuovo accordo, il periodo di validità dell’accordo del febbraio 2012, “Nuove Misure per il Credito alle Pmi”, è stato prorogato al 30 settembre 2013.
Articolo a cura del Dr. Antonio Visconti