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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT: Contributi per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

30-04-2013 21:34:36

 

 Destinazione del Fondo, modalita' e limiti di finanziamento 
 
  1. Il Fondo di cui all'art.  64,  comma  1,  del  decreto-legge  22 giugno  2012,  n.  83  (GU n.98 del 27-4-2013) e'  destinato   al finanziamento in conto capitale di progetti per la  realizzazione  di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti gia' in essere. 
  2.  Il  massimo  finanziamento  attribuibile  a  ciascun  progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro: 
- per importi fino ad euro 100.000  sara'  pari  al  100%  del  costo complessivo dell'intervento; 
- per importi compresi tra euro 100.000 ed euro  600.000  non  potra' superare la somma di euro 100.000 piu' il 76% della  quota  eccedente euro 100.000; 
- per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non  potra' superare la somma di euro 480.000 piu' il 30% della  quota  eccedente euro 600.000; 
- per importi compresi tra  euro  1.000.000  ed  euro  1.500.000  non potra' superare la somma di euro 600.000  piu'  il  20%  della  quota eccedente euro 1.000.000; 
- per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma di euro 700.000 piu' il 10% della quota eccedente euro 1.500.000. 
  3. Il costo del progetto si  intende  comprensivo  delle  spese  di progettazione, direzione  lavori  e  relativi  oneri  accessori,  IVA compresa. 
 
 
Soggetti beneficiari 
 
  1. Legittimati a presentare i progetti e  la  relativa  domanda  di accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che svolgono  esclusivamente  attivita'  senza  scopo  di  lucro  e   con finalita' di  promozione  sportiva  e  di  utilita'  sociale,  ed  in particolare: 
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche; 
b)  federazioni  sportive  nazionali  riconosciute   dal   Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); 
c) associazioni e societa' sportive dilettantistiche  iscritte  nel registro del C.O.N.I.; 
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.; 
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 
f) associazioni e fondazioni,  anche  a  carattere  religioso,  che svolgano attivita' di promozione sportiva senza fini di lucro. 

Scadenza 11 giugno 2013
 

 

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