PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT: Contributi per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Destinazione del Fondo, modalita' e limiti di finanziamento
1. Il Fondo di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (GU n.98 del 27-4-2013) e' destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti gia' in essere.
2. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro:
- per importi fino ad euro 100.000 sara' pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;
- per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potra' superare la somma di euro 100.000 piu' il 76% della quota eccedente euro 100.000;
- per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potra' superare la somma di euro 480.000 piu' il 30% della quota eccedente euro 600.000;
- per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potra' superare la somma di euro 600.000 piu' il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;
- per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma di euro 700.000 piu' il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.
3. Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa.
Soggetti beneficiari
1. Legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attivita' senza scopo di lucro e con finalita' di promozione sportiva e di utilita' sociale, ed in particolare:
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
c) associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attivita' di promozione sportiva senza fini di lucro.
Scadenza 11 giugno 2013