Efficientamento energetico imprese campane, le FAQ
Gli investimenti permettono gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti fotovoltaici. La risposta fornita dalla Regione Campania in merito a questo punto è la seguente: “L’art. 5, comma 5 dell’Avviso ammette a finanziamento anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente, ossia quegli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che prevedano la sostituzione dei componenti di impianti in esercizio con componenti tecnologicamente più avanzati, al fine di migliorarne le prestazioni e la produzione energetica. Tali interventi possono consistere nella integrale ricostruzione di un impianto preesistente, ovvero nel suo rifacimento, che può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare sull’intero impianto o su alcuni dei principali macchinari ed opere che lo costituiscono. In ogni caso ai fini dell’ammissibilità è necessario, ai sensi dell’art. 5, comma 5 dell’Avviso, che l’operazione riguardi considerevoli parti dell’impianto e ne allunghi il ciclo di vita previsto. Sono invece espressamente escluse le spese relative ad operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dello stesso (art. 7, comma 1, lett. g).”
Relativamente alle imprese di recente nascita, possono effettuare domanda ad alcune condizioni: “L’art. 3, comma 3 dell’Avviso dispone che, al momento della presentazione della domanda, le imprese devono “avere unità locale in cui si realizza il progetto, risultante da visura camerale, ubicata nel territorio della Regione Campania. Per le imprese prive di unità locale attiva in Campania al momento della partecipazione al presente Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso”. ”
Infine, riguardo alle imprese che svolgono sia attività agricola (codice ATECO 01.11 prevalente sulla visura) che altra attività (manifatturiera ed agrituristica) non possono presentare domanda di agevolazione: “Ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Avviso, non possono beneficiare degli aiuti le imprese che, presso la sede per la quale propongono l’investimento, hanno dichiarato in visura un Codice ATECO primario e/o prevalente riguardante i settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli e del carbonifero. Secondo la classificazione vigente, il Codice ATECO 01.11 – Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi – afferisce alla produzione agricola primaria.“
Ricordiamo infine l’importanza di essere in possesso della documentazione di Diagnosi Energetica per presentare domanda di accesso all’agevolazione.
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