Contributi per e-commerce per il settore agricolo e agroindustriale, domande a partire dal 20 settembre
Il provvedimento 174713/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha sbloccato e fatto entrare in vigore il credito d’imposta per l’e-commerce di reti di imprese agricole e agroalimentari già previsto dalla Legge di Bilancio 2021. È possibile richiederlo sui periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche in grado di potenziare il commercio elettronico. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede questo bonus.
Risorse disponibili
Le risorse complessive a disposizione sono di 15 milioni di euro, ovvero 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari del bonus e-commerce sono le reti di imprese agricole e agroalimentari, “anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino»”. La rete di imprese può essere sia una “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, sia “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle che riguardano la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche al fine di potenziare il commercio elettronico, ed in particolare il miglioramento delle performance di vendita a clienti extra-nazionali, mediante la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire accordi con spedizionieri doganali, ridurre gli oneri fiscali e incentivare attività e progetti di esportazione di dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza. Le spese devono essere effettivamente sostenute per il potenziamento del commercio elettronico; tale effettività deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale o da un professionista iscritti nei relativi albi professionali.
Modalità di erogazione
La forma di erogazione prevista per il bonus e-commerce per le reti agricole è il credito d’imposta. Il tasso può essere fino al 40%, con un limite massimo di spesa rispettivamente di:
- 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli
- 25mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- 50mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le piccole e medie imprese agroalimentari
Se le richieste valide eccederanno l’importo delle risorse disponibili, sarà operato un ricalcolo della percentuale spettante del credito d’imposta, per consentire a una platea quanto più ampia possibile di poter usufruire del credito in compensazione.
Termini di presentazione
I
termini di presentazione della
comunicazione - esclusivamente telematica - all’Agenzia delle Entrate delle spese effettuate ricadono rispettivamente in queste 3 fasce temporali:
-
Dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 per le
spese sostenute nell’anno d’imposta
2021
-
Dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 per le
spese sostenute nell’anno d’imposta
2022
-
Dal 15 febbraio al 15 marzo 2024 per le spese sostenute nell’anno d’imposta
2023
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