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Credito d'imposta fino al 65% per interventi di riqualificazione ed accessibilità delle strutture turistiche

29-01-2018 10:13:41
Pubblicate le istruzioni per l'accesso al credito d'imposta per il settore turistico.

Di seguito le tipologie di investimento ammesse:
 
-ristrutturazione edilizia;
-eliminazione delle barriere architettoniche;
-miglioramento dell’efficienza energetica;
 spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Inizialmente la misura era destinata esclusivamente alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 ed il credito di imposta era ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016.
 
Nel 2017 il Tax credit alberghi è stato potenziato dalla precedente legge di Bilancio ed esteso anche agli agriturismi: la soglia del credito riconosciuto è stato innalzata dal 30% al 65% delle spese sostenute.
 
La manovra 2018 ha prorogato ulteriormente questo bonus fiscale, ampliando anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le strutture termali potranno accedere al credito, mentre resta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili.
 
Verranno prese in considerazione le spese in riqualificazione e ristrutturazione sostenute nel biennio 2017/2018 e i fondi a copertura del credito di imposta sono stati riconosciuti fino al 2020.
 
 
Il credito d’imposta concesso verrà ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile (entro 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.) in compensazione mediante modello F24 usando il codice tributo 6850 secondo la risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
 
Esso si presenterà esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione.
 
Da un punto di vista fiscale, il credito d’imposta ottenuto avrà le seguenti caratteristiche:
 
-deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
-non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
-non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
-non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

Le domande potranno essere compilate entro il 19 febbraio 2018
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