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Cumulabilità tra "Bonus hotel" e super-ammortamento

21-09-2017 10:29:19
Gli alberghi possono cumulare, sui medesimi investimenti, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, cd. “bonus hotel”, con il super-ammortamento. La conferma arriva con la Risoluzione n. 118/E, del 15 settembre 2017, dell’Agenzia delle Entrate.
Interrogata ripetutamente sulla possibilità di fruire di entrambi le agevolazioni, previste, l’Amministrazione finanziaria ha, quindi, deciso di fare chiarezza.
 
I dubbi dei contribuenti sono sempre sorti a causa di una disposizione del D.M. 7 maggio 2015, attuativo del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, che pattuisce la non cumulabilità con altre agevolazioni (l'art. 3, comma 3 stabilisce che il bonus “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”).
 
Ma, secondo quanto indicato dalle Entrate (che in relazione alla questione hanno sentito anche il MEF), tale diposizione esclude la cumulabilità con le sole misure agevolative già in vigore al momento dell’emanazione del Decreto del 7 maggio 2015 ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014 nonché le stesse finalità di quest’ultimo”. Come ad esempio la detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica riconosciuta anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa per gli interventi effettuati sugli immobili strumentali.
 
Nessun problema, invece, in relazione al super-ammortamento previsto dalla Stabilità 2016, “che persegue finalità del tutto diverse”- si legge nella nuova Risoluzione- “e tali da non poter ritenere le agevolazioni de quibus alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere”.

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