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Incentivi per le assunzioni di giovani apprendisti o rientranti nel programma Scuola- Lavoro

12-09-2017 18:54:27
L’agevolazione contributiva prevista dalla manovra 2017 (commi 308 e 309, legge 232/2016), prevede l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, che hanno svolto presso il datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro oppure di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’incentivo si applica a tutti i datori di lavoro privati, non necessariamente imprese, mentre non riguarda le pubbliche amministrazioni.
 
L’assunzione va effettuata in un periodo compreso fra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, deve essere a tempo indeterminato (anche in sommistrazione), con l’esclusione del lavoro domestico o agricolo e dei contratti a tempo intermittente. L’esonero contributivo dura al massimo 36 mesi (tre anni), fino a un tetto di 3mila 250 euro. Non è cumulabile con altre agevolazioni contributive, mentre si può sommare ad altre tipologie di agevolazioni, come l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, oppure di lavoratori disoccupati in NASpI.

Il nuovo capitolo sull’apprendistato incorpora gli ultimi aggiornamenti su questo contratto previsti dal Jobs Act (Dlgs 81/2015), sulla base della ultime circolari applicative INPS (messaggio 2499/2017). In particolare sono state aggiunte le novità relative agli incentivi per i contratti di apprendistato di primo livello (gli stessi interessati dalla precedente norma sul sistema duale) effettuati dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero:
 
-aliquota contributiva al 5%, esente dal contributivo di licenziamento e da quello ai fondi per la formazione professionale;
-possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante;
-esonero obbligo retributivo per le ore di formazione all’esterno dell’impresa, retribuzione al 10% per quelle che invece vengono svolte all’interno dell’impresa;
-IRAP: deduzioni previste per i contratti a tempo indeterminato, esclusione spese formazione dalla base di calcolo.
Questa agevolazione è cumulabile con l’incentivo occupazione giovani e quello per l’occupazione nel Sud. Ci sono anche benefici normativi: gli assunti con questi contratti incentivati non rientrano nella base di calcolo per applicare altri benefici (ad esempio, aliquota disabili).
 
Fonte
Anpal
 
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