Esonero contributivo per assunzioni di giovani apprendisti o rientranti nel programma "Alternanza Scuola-Lavoro"
Tramite la circolare del 10 luglio, l'Inps ha pubblicato le disposizioni per accedere all’esonero contributivo per le aziende che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli anni 2017 e 2018, i giovani che hanno fatto da loro l’alternanza scuola-lavoro o il tirocinio di apprendistato.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o che, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, assumono studenti che hanno svolto in azienda periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Il beneficio per l’azienda è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. È riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che siano o meno imprenditori, quindi vale ad esempio per esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, le aziende speciali costituite anche in consorzio, gli enti morali, gli enti ecclesiastici.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche part-time. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto.
Le domande possono essere presentate a partire dall’11 luglio 2017.