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Proroga degli sgravi per assunzioni con contratto di apprendistato

22-06-2017 11:43:01
Con il messaggio 2499 del 16 giugno, l’Inps ha confermato la proroga per le agevolazioni alle aziende per assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello. Si tratta di importanti incentivi per le aziende che, come previsto nell’ultima Legge di Bilancio, sono state prorogate al 31 dicembre2017.
Le agevolazioni offerte dall’Inps sono, in primo luogo, la cancellazione del contributo di licenziamento che in genere grava sul datore di lavoro. Inoltre, viene offerta la riduzione dal 10 al 5% dei contributi da versare e lo sgravio totale dei contributi da versare per il finanziamento della Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale per i disoccupati erogato dall’Inps.
 
L’Istituto sottolinea nel messaggio che, per quanto concerne l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti, essa resta identica a tutte le altre tipologie di lavoratori dipendenti ed è fissata al 5,84%
 
 
Altro chiarimento dell’Inps riguarda la trasformazione del contratto al termine di quello che a tutti gli effetti è il periodo di formazione. Per i 12 mesi post periodo di apprendistato, alle aziende resta caricata l’aliquota tipica di tutti i contratti di formazione, cioè quella pari all’11,61%.
Il regime contributivo agevolato e prorogato a fine 2017 si applica a tutte le tipologie di aziende, anche quelle che presentato una dotazione di organico inferiore a 10 dipendenti e che pagano contributi con aliquote agevolate (dal 1,5% al 3%) per i primi anni di contratto.
 
In questo caso però, per assunzioni precedenti settembre 2015 e quindi antecedenti all’entrata in vigore dell’agevolazione, se la durata di sgravio totale di 3 anni offerte alle aziende sottodimensionate si accavalla con il nuovo incentivo, le due agevolazioni non possono cumularsi. Infatti l’Inps precisa che lo sgravio totale di 3 anni si applica anche ai contratti di apprendistato di 1° livello, ma evidentemente, esso agisce in alternativa agli incentivi oggetto della proroga.
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