Incentivi in ricerca e sviluppo: le ultima novità
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita circolare, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, con cui dà istruzioni utili alle imprese che vogliono usufruire dell’incentivo alla luce delle modifiche introdotte con l’ultima legge di bilancio.
Di seguito i punti salienti del documento:
Un anno in più per gli investimenti agevolati
Si allunga di un anno il periodo di tempo entro cui i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.
Quadruplica il tetto massimo annuale
Passa da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo.
L’aliquota diventa unica
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25 per cento e saliva al 50 per cento in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. “Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili – spiega il Mise - ma è fissata al 50 per cento per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.
Più ampi i confini della ricerca agevolabile
Ammessa al credito anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.
Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S
Nessuna più differenza tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non c’è più bisogno di suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto.