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Credito d'imposta fino al 50% per la rimozione dell'amianto

18-01-2017 12:59:05
L’agevolazione concessa assume forma di credito di imposta, ossia di un credito che l’impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell'erario dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta concesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive

I beneficiari sono titolari di reddito d’impresa, ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI sia grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.
 
Sono ammissibili le spese per interventi di rimozione e smaltimento – anche previo trattamento in impianti autorizzati – dell’amianto presente in coperture e manufatti, e precisamente di:
-   lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
-   tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
-   sistemi di coibentazione industriale in amianto.
 
Inoltre, sono ammissibili le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Gli interventi di bonifica ammessi devono avere i seguenti requisiti: 
-   interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
-   interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento di amianto e non l'incapsulamento o confinamento;
-   interventi di importo unitario minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica;
-   interventi conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo e per i quali siano state quietanzate le corrispondenti fatture, emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
 -   interventi inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento;
 -   interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente, e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste;
 -   esclusivamente in caso di amianto friabile in ambienti confinati, interventi per cui la ASL abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. 

Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

Scadenza
31/03/2017
 
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